STATUTO di “ORIZZONTE MALAWI ONLUS”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione e sede
E' costituita, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione denominata “ORIZZONTE MALAWI” - ONLUS, con durata illimitata.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.
L'Associazione ha sede in Bagnatica, viale Giovanni XXIII n. 73/A.
Il Consiglio direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della provincia di Bergamo e istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corrispondente di “ONLUS” che costituisce il suo segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 – Finalità e scopo.
L'Associazione senza fini di lucro intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è la promozione e la gestione di progetti in Malawi gestiti e comunque collegati con la “COOPERATIVA ANDIAMO TRUST” di Balaka di cui il padre Mario Pacifici è tuttora il principale referente, progetti volti al sostegno di persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e fisiche attraverso la beneficenza.
Art. 3 – Attività.
Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà:
* sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà del Malawi, con particolare riferimento ad iniziative sostenute con il metodo del microcredito;
* sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni del Malawi, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
* sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
* svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit, anche stranieri che abbiano i medesimi fini istituzionali.
L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II – SOCI
Art. 4 – Associati.
Possono far parte dell'Associazione gli enti e le persone fisiche, aventi i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 che, condividendo le finalità del presente statuto, ne facciano richiesta scritta e versino contestualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione e provvede pr l'iscrizione degli aderenti nell'apposito libro degli Associati.
Art. 5 – Adesione.
L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e impegna l'Associato alla accettazione e all'osservanza delle norme statutarie.
L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
Ciascun Associato maggiore d'età ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti (ove presenti), nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio.
Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
* per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
* per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
* per decesso;
* per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.
L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa.
L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al socio e dovrà essere motivato.
Il provvedimento di esclusione, o dimissioni volontarie, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.
I soci esclusi potranno opporsi, entro 30 giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Garanti, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.
Art. 7 – diritti e obblighi degli Associati.
Gli Associati hanno il diritto:
* di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota Associativa corrente, e di votare;
* di proporre e conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
* di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
* di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
Gli Associati sono obbligati:
* a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
* a pagare la quota associativa;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli Associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
TITOLO III – ORGANI
Art. 8 – Organi Sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Segretario;
* il Tesoriere;
Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
* il Collegio dei Revisori dei Conti;
* il Collegio dei Garanti.
I componenti degli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite e non comportano retribuzione né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.
Art. 9 – Composizione dell'Assemblea.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
* del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
* della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori.
L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Convocazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai singoli soci almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, o con altre modalità scelte dal Consiglio Direttivo medesimo tali peraltro da consentire ai singoli Associati una effettiva conoscenza della convocazione almeno otto giorni prima della data di prima convocazione.
La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.
L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per mezzo telematico agli Associati e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti (se esistente): in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, anche utilizzando il sistema della videoconferenza.
Articolo 11- Oggetto delle delibere assembleari.
I compiti dell'Assemblea sono:
* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
* eleggere, ove costituito, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
* eleggere, ove costituito, i componenti del Collegio dei Garanti;
* nominare il Comitato per i progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
* approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
* approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
* deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
* nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall'Assemblea.
Articolo 12 – Validità dell'Assemblea e Votazioni.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per l'Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all'art. 22 del presente Statuto.
Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
Non è consentita la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega.
Art. 13 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di undici membri; resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o telefax in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei Conti (se esistenti) ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.
Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente il primo Segretario ed il primo Tesoriere sono direttamente nominati nell'atto costitutivo dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:
* dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
* stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
* predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
* redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
* deliberare sulla ammissione e l'esclusione degli Associati;
* determinare l'entità delle quote sociali annuali;
* deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
* ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità ed urgenza;
* deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell'Associazione;
* deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione.
La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.
Art. 14 – Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Segretario.
Il Presidente inoltre:
* cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
* sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
* convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
* può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
* in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione del medesimo.
Art. 15 – Segretario e Tesoriere.
- a) Il Segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- b) Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio Direttivo.
Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali.
Per tutte le operazioni inerenti la gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.
Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea degli Associati. Ove costituito curerà il controllo della gestione dell'Associazione, riferendo all'Assemblea degli Associati con relazioni scritte.
La durata della carica è di tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, ed elegge tra i suoi membri un Presidente.
I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Collegio dei Garanti.
L'Assemblea degli Associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Garanti, formato da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio dura in carica tre anni.
Il Collegio decide sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Le decisioni, adottate ex bono ed equo e senza formalità di procedura, sono inappellabili.
TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 18 – Patrimonio.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
* beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione.
* lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
* fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo, privilegiando l'acquisto di titoli dello Stato o di Enti locali o garantiti dallo Stato e la sottoscrizione di quote di Fondi di investimento.
Art. 19 – Entrate
I mezzi per lo svolgimento delle attività Associative sono costituiti dalle seguenti entrate:
* rendite del patrimonio di cui all'art. 18);
* quote associative;
* elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
* contributi erogati dallo Stato, dalla Regioni e da altri Enti pubblici e privati;
* proventi delle attività associative;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* contributi di organismi internazionali;
* fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
* proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate;
* ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.
Art. 20 – Bilancio.
L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.
Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Art. 21 – Avanzi di gestione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Modifiche e Scioglimento.
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la consequente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto – nel rispetto dell'art. 10, comma 1), lettera f) del D.Lgs. 460/1997 – ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V dello stesso Codice ed alle norme previste dalle specifiche leggi speciali disciplinanti la materia.
STATUTO
“ORIZZONTE MALAWI ONLUS”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione e sede
E' costituita, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione denominata “ORIZZONTE MALAWI” - ONLUS, con durata illimitata.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.
L'Associazione ha sede in Bagnatica, viale Giovanni XXIII n. 73/A.
Il Consiglio direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della provincia di Bergamo e istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corrispondente di “ONLUS” che costituisce il suo segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 – Finalità e scopo.
L'Associazione senza fini di lucro intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è la promozione e la gestione di progetti in Malawi gestiti e comunque collegati con la “COOPERATIVA ANDIAMO TRUST” di Balaka di cui il padre Mario Pacifici è tuttora il principale referente, progetti volti al sostegno di persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e fisiche attraverso la beneficenza.
Art. 3 – Attività.
Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà:
* sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà del Malawi, con particolare riferimento ad iniziative sostenute con il metodo del microcredito;
* sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni del Malawi, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
* sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
* svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit, anche stranieri che abbiano i medesimi fini istituzionali.
L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II – SOCI
Art. 4 – Associati.
Possono far parte dell'Associazione gli enti e le persone fisiche, aventi i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 che, condividendo le finalità del presente statuto, ne facciano richiesta scritta e versino contestualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione e provvede pr l'iscrizione degli aderenti nell'apposito libro degli Associati.
Art. 5 – Adesione.
L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e impegna l'Associato alla accettazione e all'osservanza delle norme statutarie.
L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
Ciascun Associato maggiore d'età ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti (ove presenti), nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio.
Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
* per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
* per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
* per decesso;
* per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.
L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa.
L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al socio e dovrà essere motivato.
Il provvedimento di esclusione, o dimissioni volontarie, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.
I soci esclusi potranno opporsi, entro 30 giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Garanti, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.
Art. 7 – diritti e obblighi degli Associati.
Gli Associati hanno il diritto:
* di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota Associativa corrente, e di votare;
* di proporre e conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
* di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
* di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
Gli Associati sono obbligati:
* a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
* a pagare la quota associativa;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli Associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
TITOLO III – ORGANI
Art. 8 – Organi Sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Segretario;
* il Tesoriere;
Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
* il Collegio dei Revisori dei Conti;
* il Collegio dei Garanti.
I componenti degli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite e non comportano retribuzione né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.
Art. 9 – Composizione dell'Assemblea.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
* del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
* della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori.
L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Convocazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai singoli soci almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, o con altre modalità scelte dal Consiglio Direttivo medesimo tali peraltro da consentire ai singoli Associati una effettiva conoscenza della convocazione almeno otto giorni prima della data di prima convocazione.
La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.
L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per mezzo telematico agli Associati e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti (se esistente): in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, anche utilizzando il sistema della videoconferenza.
Articolo 11- Oggetto delle delibere assembleari.
I compiti dell'Assemblea sono:
* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
* eleggere, ove costituito, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
* eleggere, ove costituito, i componenti del Collegio dei Garanti;
* nominare il Comitato per i progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
* approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
* approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
* deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
* nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall'Assemblea.
Articolo 12 – Validità dell'Assemblea e Votazioni.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per l'Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all'art. 22 del presente Statuto.
Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
Non è consentita la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega.
Art. 13 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di undici membri; resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o telefax in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei Conti (se esistenti) ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.
Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente il primo Segretario ed il primo Tesoriere sono direttamente nominati nell'atto costitutivo dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:
* dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
* stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
* predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
* redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
* deliberare sulla ammissione e l'esclusione degli Associati;
* determinare l'entità delle quote sociali annuali;
* deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
* ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità ed urgenza;
* deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell'Associazione;
* deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione.
La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.
Art. 14 – Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Segretario.
Il Presidente inoltre:
* cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
* sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
* convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
* può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
* in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione del medesimo.
Art. 15 – Segretario e Tesoriere.
- a) Il Segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- b) Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio Direttivo.
Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali.
Per tutte le operazioni inerenti la gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.
Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea degli Associati. Ove costituito curerà il controllo della gestione dell'Associazione, riferendo all'Assemblea degli Associati con relazioni scritte.
La durata della carica è di tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, ed elegge tra i suoi membri un Presidente.
I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Collegio dei Garanti.
L'Assemblea degli Associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Garanti, formato da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio dura in carica tre anni.
Il Collegio decide sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Le decisioni, adottate ex bono ed equo e senza formalità di procedura, sono inappellabili.
TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 18 – Patrimonio.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
* beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione.
* lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
* fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo, privilegiando l'acquisto di titoli dello Stato o di Enti locali o garantiti dallo Stato e la sottoscrizione di quote di Fondi di investimento.
Art. 19 – Entrate
I mezzi per lo svolgimento delle attività Associative sono costituiti dalle seguenti entrate:
* rendite del patrimonio di cui all'art. 18);
* quote associative;
* elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
* contributi erogati dallo Stato, dalla Regioni e da altri Enti pubblici e privati;
* proventi delle attività associative;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* contributi di organismi internazionali;
* fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
* proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate;
* ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.
Art. 20 – Bilancio.
L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.
Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Art. 21 – Avanzi di gestione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Modifiche e Scioglimento.
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la consequente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto – nel rispetto dell'art. 10, comma 1), lettera f) del D.Lgs. 460/1997 – ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V dello stesso Codice ed alle norme previste dalle specifiche leggi speciali disciplinanti la materia.